Derivati Collar: Corte d’Appello di Milano – Sentenza n. 2393/20 – RG. 2585/17

Contratto Collar del 28.12.2006

Secondo la Corte d’Appello di Milano la “…ratio sottesa alla norma di cui all’art. 41 L. 448/01 che certo consentiva agli Enti Locali il ricorso a contratti derivati –sempre nei limiti del D.M. attuativo n. 389/03- ma al solo fine di contenere il proprio indebitamento, quindi al solo fine di copertura e non anche speculativo”.

Non sono assolutamente d’accordo.

Infatti, il disposto del secondo comma art. 41 della legge 448 del 2001 ha ordinato all’Ente Territoriale la sottoscrizione di contratti IRS di copertura (o in alternativa la costituzione di un apposito fondo di ammortamento), solo in caso di emissione di titoli obbligazionari o mutui a restituzione a scadenza dell’intero capitale cd bullet.

Inoltre, con il D.M. n. 389 del 1.12.2003, il legislatore ha introdotto l’obbligo della funzione di copertura, per le operazioni in derivati finalizzate alla ristrutturazione del debito diverse da: i. swap di tasso di interesse; ii. acquisto di forward rate agreement; iii. acquisto di cap; iv. acquisto di collar.

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