Cessione crediti art. 58 TUB: Corte di Cassazione Civile n. 24798 del 5 novembre 2020

Con un recente intervento, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato – confermando già un  orientamento di legittimità – che la parte (SPV o altro cessionario del credito) che agisca  affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di  un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l’onere di dimostrare  l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo  fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente  non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Ordinanza della Sez. 6 Num. 24798  Anno 2020).

Cass.-Civ.-Sez.-VI-5-novembre-2020-n.-24798
Share: