Con un recente intervento, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato – confermando già un orientamento di legittimità – che la parte (SPV o altro cessionario del credito) che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Ordinanza della Sez. 6 Num. 24798 Anno 2020).
Cass.-Civ.-Sez.-VI-5-novembre-2020-n.-24798