La Corte d’Appello di Milano, decidendo sull’impugnazione di un lodo arbitrale, prende posizione su questioni relative ad operazioni su strumenti derivati stipulati in vigenza del Regolamento Consob 16190/07 (MIFID I).
Alcuni i punti chiave della sentenza:
- l’assenza di una norma specifica, che preveda, quale oggetto dei contratti swap, l’indicazione del Mark to Market o comunque di scenari probabilistici, non consentirebbe di affermare alcuna violazione di norme imperative. Ininfluente, per il Collegio, il fatto che la misurabilità dell’alea sia obiettivamente l’elemento fondante per soddisfare il criterio di meritevolezza della causa previsto dal legislatore in materia di contratti atipici.
- sarebbe irrilevante, ai fini della determinazione del MTM come elemento essenziale del contratto derivato, il fatto che l’art. 2426 comma 2 n. 11 bis cc necessita del valore del derivato – fair value – per iscrizione a bilancio. Secondo il Collegio, infatti, la disposizione codicistica prevede l’iscrizione sulla base di corrispettivi maturati con ragionevole certezza e non rappresenta disposizione di natura cogente dirimente per l’impugnazione oggetto di valutazione;
- l’art. 23 del d.lgs. n. 58/98 nella parte in cui impone la forma scritta a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all’intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. Sentenza Appello (1)