Il Tribunale di Milano Estensore Dott. Antonio S. Stefani prende posizione su questioni relative ad operazioni su strumenti derivati SWAP stipulati in vigenza del Regolamento Consob 11522/98 (pre MIFID).
Alcuni i punti chiave della sentenza:
- la stipula del contratto Quadro contestuale (stesso giorno) alla quella dell’IRS assicura la piena conoscenza e comprensione dell’investitore;
- l’onere della prova sul rispetto della causa concreta dell’IRS di copertura ricade sull’investitore;
- l’onere della prova sul luogo di stipula (fuori dai locali commerciali della banca) dell’IRS ricade sull’investitore;
- la prescrizione all’azione di risoluzione del contratto quadro e dell’IRS può essere interrotta esclusivamente dall’azione giudiziaria e non anche dall’atto di costituzione in mora;
- Nei contratti IRS l’oggetto sono i flussi di denaro (non il differenziale) e la causa è il loro scambio secondo determinati parametri e alle scadenze fissate. Non rileverebbe dunque la determinabilità e la quantificabilità del rischio (alea) scambiato;
- il MTM non è un elemento essenziale del contratto IRS, in quanto non si tratta di un costo necessariamente pagato dal cliente. 6ae18-tribunale-di-milano-sentenza-n.-2399-del-22.03.2021