Derivati: Sentenza Tribunale di Milano n. 2399/2021 pubblicata il 22.3.2021

Il Tribunale di Milano Estensore Dott. Antonio S. Stefani prende posizione su questioni relative ad operazioni su strumenti derivati SWAP stipulati in vigenza del Regolamento Consob 11522/98 (pre MIFID).

Alcuni i punti chiave della sentenza:

  1. la stipula del contratto Quadro contestuale (stesso giorno) alla quella dell’IRS assicura la piena conoscenza e comprensione dell’investitore;
  2. l’onere della prova sul rispetto della causa concreta dell’IRS di copertura ricade sull’investitore;
  3. l’onere della prova sul luogo di stipula (fuori dai locali commerciali della banca) dell’IRS ricade sull’investitore;
  4. la prescrizione all’azione di risoluzione del contratto quadro e dell’IRS può essere interrotta esclusivamente dall’azione giudiziaria e non anche dall’atto di costituzione in mora;
  5. Nei contratti IRS l’oggetto sono i flussi di denaro (non il differenziale) e la causa è il loro scambio secondo determinati parametri e alle scadenze fissate. Non rileverebbe dunque la determinabilità e la quantificabilità del rischio (alea) scambiato;
  6. il MTM non è un elemento essenziale del contratto IRS, in quanto non si tratta di un costo necessariamente pagato dal cliente. 6ae18-tribunale-di-milano-sentenza-n.-2399-del-22.03.2021
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